Art. 10.
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato).

      1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che

 

Pag. 14

conferiscono strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di tale diritto.
      2. Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dagli statuti dei comuni.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo definisce la Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, come definito all'articolo 9, comma 3, nonché fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta nazionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla sua corretta applicazione, definendo le eventuali sanzioni applicabili.